A partire da Aprile 2018, grazie all’innovazione tecnologica e digitale che ha spinto all’informatizzazione della giustizia, le aste giudiziarie si svolgono con modalità telematiche, consentendo la partecipazione via web. Tale modalità di svolgimento rappresenta il modello standard di vendita derogabile soltanto quando sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura (art 569, comma 4, c.p.c).
Lo svolgimento telematico dell’asta giudiziaria permette quindi di partecipare alla stessa via web, facendo incontrare virtualmente la domanda di acquisto e l’offerta, superando gli ostacoli di carattere fisico che presupponevano, prima della modalità telematica, di partecipare in presenza all’asta in un luogo stabilito.
La rivoluzione digitale ha inoltre introdotto, a partire da Febbraio 2018, l’obbligatorietà di pubblicazione degli avvisi di vendita in una sezione del sito web del Ministero di Giustizia denominata “portale delle vendite pubbliche (P.V.P.)” a cui si aggiunge la pubblicazione su siti internet specializzati, individuati dal giudice.
Il fine di tutto ciò è quello di semplificare l’accesso ai non addetti ai lavori, ampliando la platea di potenziali offerenti anche grazie alla riduzione dei costi di partecipazione all’asta (grazie all’uso di un dispositivo mobile, della Pec e della firma digitale è possibile partecipare da qualsiasi parte del mondo), eliminando anche gli eventuali rischi di turbativa d’asta.
La partecipazione e lo svolgimento dell’asta telematica avviene attraverso l’utilizzo di una piattaforma informatica, con un apposito software per la gestione delle aste, messa a disposizione da una persona giuridica (un soggetto privato), il cosiddetto gestore della vendita telematica, che deve essere iscritto in un apposito registro istituito dal Ministero di Giustizia, e che viene autorizzato dal Giudice a gestire la vendita telematica. Attraverso queste piattaforme digitali è quindi possibile, per l’offerente accreditato, partecipare all’asta e presentare offerte, mentre per il referente incaricato alla vendita validare o rifiutare le offerte ricevute, gestire le varie operazioni d’asta, decretare l’aggiudicazione del bene e gestire tutti gli adempimenti necessari che la procedura richiede.
Le modalità di svolgimento dell’asta telematica
Le modalità di svolgimento della vendita telematica sono definite all’interno dell’avviso di vendita, redatto sulla base dell’Ordinanza del Giudice. Sono previste dal d.m. 32/2015, 3 distinte modalità di vendita telematica:
Vendita sincrona telematica
Nella vendita sincrona telematica l’offerta e la domanda di partecipazione all’incanto possono essere presentate esclusivamente con modalità telematiche a norma degli articoli 12 e 13 (art. 21 del d.m. 32/2015). Pertanto, dopo aver individuato l’immobile all’interno del P.V.P. o del sito web del gestore della vendita telematica e, dopo aver verificato attentamente l’avviso di vendita, si potrà attivare la procedura di partecipazione solo esclusivamente via telematica, per inserire la domanda di partecipazione all’asta e la relativa offerta, successivamente la gara e lo svolgimento dell’asta avverrà esclusivamente con modalità telematiche.
L’intera procedura d’asta verrà quindi gestita con modalità esclusivamente telematiche/web.
Il termine “sincrona” sta a indicare che lo svolgimento della vendita avviene in tempo reale, con tutti i soggetti coinvolti (referente della procedura e offerenti) collegati simultaneamente via web, direttamente alla piattaforma telematica del gestore della vendita.
Vendita sincrona mista
A differenza della modalità precedente, dove l’intera procedura viene gestita mediante mezzi e modalità esclusivamente telematiche/web, nella vendita sincrona mista è possibile partecipare alla gara sia con modalità telematiche sia con modalità fisiche tradizionali. Pertanto, rispetto all’asta con modalità sincrona telematica nella quale tutti i soggetti coinvolti sono collegati simultaneamente via web, la modalità sincrona mista prevede la partecipazione simultanea dei soggetti coinvolti durante la gara, sia con mezzi telematici che fisicamente innanzi al giudice o al referente della procedura. È disciplinata dall’art. 22 del d.m. 32/2015.
La modalità di svolgimento con criteri misti viene scelta e preferita laddove l’utilizzo dell’esclusiva modalità telematica potrebbe pregiudicare gli interessi della procedura e limitare la platea di potenziali acquirenti, data la difficoltà di alcuni utenti di utilizzare gli strumenti informatici necessari per partecipare ad un’asta completamente telematica.
Chi intende formulare l’offerta e inviare la domanda di partecipazione con modalità telematiche, parteciperà allo svolgimento dell’asta con le medesime modalità, mentre coloro che hanno formulato l’offerta e la domanda di partecipazione su supporto analogico mediante deposito in cancelleria, parteciperanno alle operazioni di vendita comparendo innanzi al giudice o al referente della procedura.
Vendita asincrona telematica
La richiesta di partecipazione all’asta, la presentazione dell’offerta, la gara e lo svolgimento dell’asta avverranno esclusivamente con modalità telematiche. Il termine “asincrona” sta ad indicare che si tratta di una gara a tempo, in un arco temporale predeterminato e non simultaneo, con i soggetti coinvolti non collegati simultaneamente alla piattaforma telematica del gestore della vendita. Infatti l’asta si svolge senza la simultanea connessione né del giudice o del professionista delegato – referente della procedura – né dei partecipanti/offerenti.
Generalmente l’arco temporale durante il quale si svolge la gara telematica è di 5/7 giorni feriali, e tale durata è indicata all’interno dell’avviso di vendita.
Come partecipare
Individuato l’immobile, per poter partecipare ad un’asta telematica giudiziaria è necessario accreditarsi al portale su cui si svolge l’asta (la piattaforma del gestore della vendita telematica), secondo la disciplina prevista nell’avviso di vendita, nel rispetto della normativa vigente.
Chi può partecipare
L’articolo 571 del codice di procedura civile prevede che ad un’asta giudiziaria può partecipare chiunque, sia persona fisica che giuridica, ad eccezione del debitore esecutato, di qualsiasi delegato del debitore e/o chi fa gli interessi in rappresentanza dello stesso, e dei soggetti indicati dall’art. 1471 del Codice Civile
Cosa serve per partecipare ad un’asta telematica
Per partecipare ad un’asta giudiziaria immobiliare telematica come persona fisica (singolo offerente) e completare l’inserimento della domanda di partecipazione via telematica, è necessario inserire tutti i dati richiesti, munirsi di Pec e di firma digitale (intestate all’offerente), indirizzo di posta elettronica ordinaria, carta di credito per il pagamento del bollo digitale, la copia del bonifico della cauzione e contabile della cauzione (con il numero del cro) e la copia del documento di identità (Carta d’identità o passaporto) e tessera sanitaria per il codice fiscale.